Art. 1.

      1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.
          Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni personali ed affettive».